Circolazione di macchine operatrici soggette a revisione

È ammessa la circolazione ,fino alla data di prima prenotazione ,anche con revisione scaduta.

Tale agevolazione è valida se la data di prenotazione è precedente alla data di scadenza della revisione, in caso contrario la prenotazione è comunque valida ma la circolazione del veicolo è consentita soltanto nel giorno in cui è prevista la revisione.

L’agevolazione non è consentita nel caso in cui:

  • la carta di circolazione sia stata revocata ,sospesa o ritirata;
  • il veicolo non venga presentato entro il tempo limite nel caso di <<Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese>>;
  • non si sia provveduto al ripristino dell’efficienza del veicolo in caso di <<Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese>>;
  • la richiesta sia stata effettuata dopo i termini di scadenza;
  • il veicolo sia stato sospeso dalla circolazione a causa dell’esito della visita <<Revisione Ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina>>;

 

 

La circolazione oltre i termini previsti è consentita soltanto il giorno in cui è stata fissata la revisione nel caso in cui:

  • La domanda di prenotazione sia stata presentata oltre i termini;
  •  L’esito della visita sia stato <<Revisione Ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina>>.

A eccezione di questi casi ,se si circola senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione, sono applicabili sanzioni.

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